Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 9.
(Partecipazione italiana a missioni internazionali).

Articolo 9.
(Partecipazione italiana a missioni internazionali).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della

        Identico.


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partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation

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Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
        10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
        11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
        12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».
        13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.